Posta indesiderata? Addio!


È possibile stoppare la ricezione di pubblicità mediante posta attraverso l'iscrizione del proprio nominativo presso il Registro delle Opposizioni

La pubblicità è lo strumento principale con cui un'azienda intende farsi conoscere al proprio pubblico. Attualmente esistono infinite strategie che consentono di fare pubblicità in modo mirato, ma le tradizionali tecniche sono dure a morire.

Parliamo di telefonate da parte dei call center, ma anche di posta cartacea indesiderata che riempiono le nostre cassette postali fino a strabordare da ogni dove.

Riceviamo offerte provenienti da assicurazioni, compagnie telefoniche, operatori elettrici e istituti bancari, e riceviamo altresì inviti a partecipare a campagne solidali o per la raccolta fondi a favore di istituti sociali.

Fino ad un certo punto la pubblicità potrebbe farci bene, perché ci permette di accedere ad un mercato concorrenziale ben più ampio rispetto a quello vicino casa.

Ma la pubblicità assillante, ripetitiva e, soprattutto, aggressiva non fa altro che fomentare la ripulsione che si nutre verso un'azienda o un certo tipo di servizio.

È di recente la notizia secondo cui è possibile stoppare la ricezione di pubblicità mediante posta attraverso l'iscrizione del proprio nominativo presso il Registro delle Opposizioni: se fosse vero alla posta indesiderata non ci resta che dire addio!

Posta indesiderata addio: scopriamo qualcosa di più!

Posta indesiderata addio: scopriamo qualcosa di più!

La concorrenza di un mercato permette alle aziende di un certo settore di promuovere beni e servizi facendo leva su qualità, prezzi, celerità e tanti altri fattori. Per una medesima categoria di prodotti esistono diverse imprese che producono e vendono un bene dalle caratteristiche più o meno simili.

A garantire maggiore concorrenza è stata inoltre la liberalizzazione di alcuni comparti che ha permesso ad aziende private di entrare nel mercato facendo le scarpe alle multinazionali.

Ne consegue quindi che le nuove imprese devono farsi conoscere dai potenziali clienti e per raggiungere un risultato ottimale (far breccia su tantissimi consumatori pronti ad acquistare lo stesso bene o lo stesso servizio) bisogna puntare sulla pubblicità.

C'è chi sfrutta i canali social e le preferenze degli utenti (i cosiddetti cookies), e c'è chi utilizza internet in modo strategico, attraverso l'uso di banner, blog, siti internet adeguatamente indicizzati e pubblicità spam.

Ma se internet offre la possibilità di accedere ad un pubblico così vasto, utilizzare le strategie tradizionali è un buon modo per acquisire ancor più clientela. Succede quindi che si fa pubblicità attraverso i call center, oppure inviando posta cartacea al domicilio dei potenziali clienti.

Basta avere sotto mano un elenco telefonico, investire qualche centinaia di euro in francobolli e carta ed il gioco è fatto! Centinaia di migliaia di brochure, volantini e offerte promozionali giungono alla destinazione di un numero indeterminato di persone.

Qualcuno è disposto a raccogliere e leggere l'offerta, qualcun altro no, e non sono pochi coloro che vorrebbero la cassetta postale vuota da ogni possibile volantino promozionale.

Per questa e per altre ragioni a partire dal prossimo 4 febbraio sarà possibile iscriversi presso il Registro delle Opposizioni anche per interrompere la ricezione di posta cartacea indesiderata al proprio indirizzo di domicilio.

L'iscrizione può essere fatta a partire dai primi giorni del mese di febbraio seguendo le modalità delineate sul sito ''registrodelleopposizioni.it'', e trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento le aziende interessate potranno consultare l'elenco.

L'intervento legislativo ha lo scopo di tutelare il consumatore finale da pubblicità aggressive e non sempre apprezzate, ma ha altresì l'obiettivo di migliorare la disciplina che tutela i clienti in merito alla propria privacy.

Di fatto la situazione dovrebbe essere rafforzata da un lato dalla presenza del registro delle opposizioni (e dalla possibilità di iscrivere il proprio indirizzo di domicilio), dall'altro dal codice sulla privacy in materia di trattamento dei dati personali.

Sottolineano, infatti, gli esperti del settore che chi non ha provveduto all'iscrizione nel suddetto registro deve comunque prestare il proprio consenso per la ricezione cartacea di materiale pubblicitario.

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Posta indesiderata addio: chi può farlo e quali sono le conseguenze

Partiamo innanzitutto da una constatazione, ovverosia che il Registro delle Opposizioni, già in vigore dal 2010, si rivolge esclusivamente agli abbonati telefonici, cioè a coloro che sono presenti sugli elenchi del telefono pubblici.

Lo stabilisce la normativa a riguardo e lo ribadisce lo stesso sito del Registro che individua come abbonati gli individui che sono in possesso di un telefono fisso con relativo contratto.

Da ciò deriva quindi anche la pubblicazione dell'indirizzo di domicilio dell'utente, disponibile ai soggetti che ne intendono fare uso, compresi gli operatori che avviano campagne di telemarketing per il tramite di call center o per comunicazioni con posta cartacea.

L'iscrizione, fin dal 2010, è ammessa per i titolari di una linea telefonica risultanti come tali dal medesimo elenco.

Gli stessi utenti, ma anche i nuovi consumatori (o chi non ha mai provveduto all'iscrizione nel Registro delle Opposizioni) possono fare richiesta di inclusione nel registro solo a partire dal 4 febbraio 2019.

Non possono fare richiesta, invece, i titolari di un contratto di telefonia mobile o di telefono riservato: la questione è ancora in fase di discussione e la procedura per questa tipologia di utenti non può essere eseguita presso il Registro delle Opposizioni.

La registrazione è gratuita e può avvenire attraverso l'uso di diversi canali: via web, per telefono, tramite raccomandata, con fax o con un'email.

Chi è già iscritto nel medesimo registro potrà, a partire da febbraio, estendere la tutela anche per la posta cartacea mentre i nuovi iscritti potranno optare per entrambe le procedure, ossia per il blocco delle telefonate indesiderate e della posta cartacea indesiderata.

La disciplina riguarda esclusivamente il settore del telemarketing, cioè tutto ciò che ha a che fare con la pubblicità di un'azienda o la promozione di beni o servizi.

Rientrano però nella medesima procedura anche la vendita diretta di prodotti (si pensi ai cataloghi per l'acquisto di abbigliamento, prodotti per la casa, bricolage, ecc...), le ricerche di mercato e le comunicazioni commerciali, quelle che generalmente propongono offerte mirate per i clienti che vi aderiscono.

La pubblicità oggetto della normativa è quella cartacea ma non quella telematica: in altre parole sarà possibile chiedere uno stop alla ricezione di materiale pubblicitario in formato volantini, brochures, cataloghi e quant'altro ricevuto per il tramite di un servizio postale tradizionale.

Per quanto riguarda lo spam, vale a dire la pubblicità per email, la disciplina è differente come è diversa anche la normativa in materia di tutela della privacy dell'utente.

Una volta iscritti nel registro gli operatori economici che intenderanno fare telemarketing dovranno:

  • consultare il Registro delle Opposizioni e verificare se l'utente abbia espresso il diniego alla ricezione di posta cartacea pubblicitaria.
  • raccogliere il consenso espresso di tutti coloro che, pur non essendo iscritti al registro, autorizzeranno l'uso del proprio indirizzo di domicilio per la ricezione di materiale pubblicitario.

Una volta rispettate queste due procedure, le aziende potranno fare pubblicità nei modi consentiti dalla legge rispettando la privacy del consumatore finale.

Pubblicità indesiderata: come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Pubblicità indesiderata: come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Abbiamo detto che l'iscrizione al Registro delle Opposizioni è gratuita e può avvenire in cinque modi. Vediamoli insieme uno per uno.

1. Ci si può iscrivere al Registro delle Opposizioni tramite web. Con la stessa procedura è possibile inoltre modificare l'iscrizione, ad esempio estendendo il proprio diritto anche alla pubblicità cartacea indesiderata. In un link presente sul sito ''registrodelleopposizioni.it'' appare un form da compilare, all'interno del quale sono presenti alcuni campi riguardanti il proprio numero di telefono ed i dati anagrafici. Una volta compilati, sarà possibile inoltrare la richiesta con apposito bottone posto in fondo alla pagina, accertandosi previamente di aver letto attentamente l'informativa sulla privacy.

2. Ci si può iscrivere al Registro delle Opposizioni tramite telefono, contattando il numero verde 800.265.265. Una voce automatica indicherà la procedura da seguire e i dati da fornire, considerando che bisognerà chiamare dallo stesso numero di telefono di cui si intende procedere con l'iscrizione. In caso di disservizi, con il medesimo numero verde è possibile contattare un operatore. La medesima operazione potrà essere espletata se si intende estendere l'iscrizione anche alla posta cartacea indesiderata.

3. Ci si può iscrivere al Registro delle Opposizioni con una raccomandata, da inoltrare all'indirizzo

''GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI''
UFFICIO ROMA NOMENTANO
CASELLA POSTALE 7211
00162 ROMA RM

Compilando un modulo disponibile sullo stesso sito. Come per il form, anche il modulo della raccomandata richiede dati anagrafici e dati inerenti al proprio numero di telefono, e lo stesso foglio può essere utilizzato per aggiornare i propri dati. Quindi estendere l'iscrizione alla posta cartacea indesiderata.

4. Lo stesso modulo può essere inviato tramite fax, al numero 06.54224822. Per sapere se la richiesta sia stata presa in carico sarà possibile accedere alla sezione ''consultazione stato'' del sito del Registro delle Opposizioni ed inserire l'utenza intestata. In tal modo sarà possibile verificare il momento a partire dal quale la registrazione avrà effetto.

5. La procedura di iscrizione può avvenire anche con una email, compilando il modulo scaricabile dal sito del Registro delle Opposizioni. L'indirizzo email è abbonati.rpo@fub.it ed il modulo deve essere compilato digitalmente per essere valido ai fini dell'iscrizione. Scaricando il modello di domanda è possibile redigerlo direttamente dal proprio computer senza scaricare alcun programma, salvandolo tramite file ed allegandolo alla relativa email.

Le procedure appena menzionate sono le uniche che possono essere espletate per l'iscrizione al Registro delle Opposizioni, sia per tutelare il proprio numero che per impedire la ricezione di di posta cartacea pubblicitaria.

Inoltre le stesse modalità possono essere utilizzate per revocare l'iscrizione, considerando che per l'invio di pubblicità (in qualsiasi forma) è necessario prestare il proprio consenso alle aziende.

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Posta indesiderata: alcuni accorgimenti

A grandi linee abbiamo delineato tutto quello che riguarda la posta indesiderata: blocco, iscrizione e consenso devono avvenire nelle forme appena descritte.

È necessario ribadire però che l'intera procedura trattata fa esclusivo riferimento alla posta cartacea indesiderata inviata all'indirizzo indicato dall'utente abbonato. In altre parole con l'iscrizione al registro non si riceveranno più lettere (intestate a Tizio, residente in via X) a sfondo pubblicitario.

Diverso discorso è invece quello dei volantini depositati nelle cassette pubblicitarie di palazzi, condomini e case indipendenti. Non essendo necessario indicare un indirizzo di destinazione per il rilascio del volantino, la procedura summenzionata non può applicarsi.

La posta indesiderata oggetto della normativa è quella cartacea, la cui particolarità risiede nel fatto che viene inviata da un mittente (un'azienda, ossia un operatore economico) ad un destinatario (potenziale cliente o consumatore).

Non rientrano nella fattispecie le pubblicità ricevute per il tramite di sms, email, whatsapp e notifiche di vario genere su internet.

Il registro delle opposizioni si rivolge infatti solo agli abbonati ad un'utenza telefonica presenti in un elenco telefonico pubblico: essendo quest'ultimo consultabile da tutti (persino dagli operatori economici) la tutela alla privacy deve essere maggiore.

Sull'elenco risulta il numero di telefono fisso, ma anche l'indirizzo del domicilio o della residenza a differenza del numero di cellulare i cui dati anagrafici sono difficili da rilevare in modo pubblico.

Per tutelarsi dalla pubblicità spam esistono diverse tecniche che vanno dal blocco indirizzo della posta telematica alla segnalazione del mittente alla stessa piattaforma che fornisce il servizio.

Inoltre ogni qualvolta si procede ad un acquisto online o all'iscrizione presso un sito è oramai obbligatorio prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati a scopo pubblicitario.

Spesso non ci facciamo caso, ma nella realtà dei fatti è nostro dovere leggere le informative presenti sui siti e basterebbero anche solo 5 minuti per negare l'inoltro di pubblicità sulla nostra casella email.

Inoltre da qualche anno a questa parte non è più lecito convalidare acquisti online o iscrizioni su siti e piattaforme previo consenso del trattamento dei dati a scopo pubblicitario.

Se ciò dovesse accadere la piattaforma di riferimento starà violando palesemente le nuove normative sulla privacy. Ed ogni qualvolta gireremo su internet e lasceremo il nostro nome o cognome, è nostro diritto negare l'uso degli stessi per qualsiasi scopo.

Matteo Migliore - Fondatore di LEGALDESK

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